Accordo di non divulgazione reciproca

Stellar Cyber ​​Inc. | MNDA 2026

Accordo di non divulgazione reciproca

Accordo di protezione delle informazioni riservate

Data di entrata in vigore: la data in cui viene registrata l'accettazione elettronica.

Il presente Accordo di Riservatezza Reciproca (l'"Accordo") è stipulato in data 2026 (la "Data di Efficacia") tra la Società , una società per azioni ("Società"), e Stellar Cyber ​​Inc. , una società del Delaware ("Stellar Cyber") con sede legale in 2590 N. 1st St, Suite 360, San Jose, California 95131, USA. Per Società si intende la società o altra entità giuridica per conto della quale agisce la persona che accetta il presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui il rappresentante autorizzato della Società accetta elettronicamente il presente Accordo (la "Data di Efficacia").

recital

La Società e Stellar Cyber ​​desiderano avviare discussioni su aree di interesse comune, tra cui partnership tecnologiche, partnership di rivendita, fusione aziendale o joint venture (lo "Scopo della Discussione"), e durante tali discussioni potrebbe essere necessario che la parte divulgatrice si comunichi reciprocamente alcune informazioni riservate da utilizzare esclusivamente per lo Scopo della Discussione, e desiderano proteggere tali informazioni riservate da usi e divulgazioni non autorizzati.

In considerazione delle reciproche promesse contenute nel presente documento, le parti convengono quanto segue:

1. Informazioni riservate

Il presente Accordo si applicherà a tutte le informazioni riservate e proprietarie divulgate da una parte all'altra, sia prima che dopo la data del presente Accordo come sopra indicato, e a qualsiasi altra informazione che la parte divulgante identifichi per iscritto come riservata alla parte ricevente. Per "scritto" si intende anche la comunicazione elettronica, come ad esempio la posta elettronica, o un timbro o una dicitura che indichi la natura riservata e/o proprietaria di tali informazioni, apposta sulla prima pagina e/o sulle pagine successive di moduli stampati o elettronici contenenti tali informazioni. Le informazioni possono essere identificate prima o al momento della divulgazione, se inizialmente in forma scritta, oppure, se inizialmente divulgate oralmente, per iscritto dalla parte divulgante alla parte ricevente entro trenta (30) giorni da tale divulgazione orale iniziale ("Informazioni Riservate").

Le Informazioni Riservate includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricerche, piani di prodotto, servizi, clienti, mercati, software, prestazioni, vendite, informazioni finanziarie, contrattuali e di marketing, nonché idee, dati tecnici e concetti, in ogni caso originati o in possesso della parte divulgante, e che la parte divulgante desidera proteggere da divulgazione illimitata o utilizzo competitivo, e che vengono fornite ai sensi del presente Accordo e opportunamente identificate come Informazioni Riservate al momento della fornitura. Lo Scopo della Discussione, e il fatto che le parti stiano discutendo dello Scopo della Discussione, saranno considerati Informazioni Riservate dalle parti.

Le Informazioni Riservate non includeranno le informazioni che:

  1. è alla Data di Entrata in Vigore, o successivamente diventa, senza alcuna azione od omissione da parte della parte ricevente, generalmente noto o disponibile al pubblico;
  2. è stata acquisita dalla parte ricevente prima di ricevere tali informazioni dalla parte divulgatrice e senza alcuna restrizione in merito all'uso o alla divulgazione;
  3. è fornito legittimamente alla parte ricevente dopo la Data di entrata in vigore da una terza parte, senza restrizioni in merito all'uso o alla divulgazione;
  4. la parte ricevente può documentare che il documento è stato sviluppato autonomamente dalla parte ricevente senza violare alcun obbligo di riservatezza;
  5. è richiesto che venga divulgato ai sensi di legge, a condizione che la parte ricevente si adoperi in modo ragionevole per fornire alla parte divulgatrice un preavviso scritto ragionevole di tale divulgazione richiesta; o
  6. La divulgazione avviene previo consenso scritto della parte divulgatrice.

Qualora una qualsiasi parte delle Informazioni Riservate sia stata divulgata prima o dopo la Data di Entrata in Vigore in un brevetto statunitense rilasciato alla parte che fornisce le Informazioni Riservate ai sensi del presente accordo, allora, dopo il rilascio di tale brevetto, le limitazioni su tali Informazioni Riservate divulgate nel brevetto saranno solo quelle previste dalle leggi sui brevetti degli Stati Uniti.

2. Riservatezza

Ciascuna parte (a) manterrà le Informazioni Riservate dell'altra parte strettamente riservate, (b) non divulgherà tali Informazioni Riservate a terzi e adotterà tutte le misure ragionevoli per impedire tale divulgazione, comprese almeno quelle adottate da tale parte per proteggere le proprie informazioni riservate di analoga natura, e (c) non utilizzerà alcuna Informazione Riservata dell'altra parte per scopi diversi dalle discussioni tra le parti relative allo Scopo della Discussione.

Ciascuna parte ricevente può divulgare le Informazioni Riservate della parte divulgatrice ai propri dipendenti e consulenti responsabili che abbiano una reale necessità di conoscerle, ma solo nella misura necessaria al raggiungimento dello Scopo della Discussione. Ciascuna parte ricevente istruirà tutti i suddetti dipendenti e consulenti a non divulgare tali Informazioni Riservate a terzi, inclusi altri consulenti, senza la previa autorizzazione scritta della parte divulgatrice. Le Informazioni Riservate, se riprodotte in tutto o in parte in conformità al presente Accordo, recheranno un avviso di proprietà almeno simile a quello con cui le informazioni vengono inviate alla parte ricevente dalla parte divulgatrice.

3. Informativa obbligatoria

Qualora la parte ricevente si trovi ad affrontare un'azione legale o un obbligo, ai sensi di normative governative, di divulgare Informazioni Riservate della parte divulgatrice ricevute ai sensi del presente accordo, la parte ricevente ne darà tempestiva comunicazione scritta alla parte divulgatrice e, su richiesta di quest'ultima, collaborerà con essa per contestare o ottemperare a tale divulgazione.

Salvo in caso di inadempimento degli obblighi di cui alla frase precedente, nessuna delle parti sarà responsabile per danni derivanti da divulgazioni effettuate in virtù di azioni giudiziarie o normative governative. Ai fini del presente Accordo, per "danni" si intendono tutte le perdite, i costi, le responsabilità o le spese sostenute a causa dell'uso o della divulgazione non autorizzati di Informazioni Riservate. Tutti i danni sono limitati a un importo massimo di $ 50,000 per ogni caso di violazione. Per "caso di violazione" si intende qualsiasi singolo atto o serie di atti correlati che comportino l'uso o la divulgazione non autorizzati di Informazioni Riservate e che diano luogo a un'azione legale o a un obbligo normativo.

4. Materiali privilegiati

Nella misura in cui le Informazioni Riservate includano materiali che sono o potrebbero essere soggetti al segreto professionale tra avvocato e cliente, alla dottrina del work product o a qualsiasi altro privilegio applicabile in relazione a procedimenti legali pendenti o minacciati o a indagini governative, le parti comprendono e concordano di avere un interesse comune rispetto a tali questioni ed è loro desiderio, intenzione e intesa reciproca che la condivisione di tale materiale non intenda, né intenda, rinunciare o diminuire in alcun modo la riservatezza di tale materiale o la sua continua protezione ai sensi del segreto professionale tra avvocato e cliente, della dottrina del work product o di altri privilegi applicabili.

Tutte le informazioni riservate fornite da una delle parti che godono di protezione ai sensi del segreto professionale tra avvocato e cliente, della dottrina del lavoro preparatorio o di altri privilegi applicabili, manterranno tale protezione ai sensi di tali privilegi, del presente Accordo e della dottrina della difesa congiunta.

5. Restituzione dei materiali

Su richiesta della parte divulgatrice, la parte ricevente restituirà tempestivamente alla parte divulgatrice tutti gli oggetti materiali contenenti o costituiti dalle Informazioni Riservate della parte divulgatrice e tutte le relative copie, fermo restando che una copia potrà essere conservata esclusivamente a fini di archiviazione.

6. Diritti e garanzie

Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata (a) come concessione di diritti alla parte ricevente, tramite licenza o altro, implicitamente o esplicitamente, su alcuna delle Informazioni Riservate della parte divulgatrice, salvo quanto specificato nel presente Accordo, né (b) come obbligo per una delle parti di stipulare un contratto aggiuntivo o qualsiasi altro rapporto commerciale con l'altra parte in relazione a, o a seguito della trasmissione di, Informazioni Riservate.

Nessuna delle Informazioni Riservate che potranno essere inviate o scambiate tra le parti costituirà alcuna dichiarazione, garanzia, assicurazione o incentivo da parte di una delle parti all'altra in merito alla violazione o alla non violazione di marchi, brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale, o di qualsiasi diritto alla privacy, di terzi.

7. Rimedi

Ciascuna parte riconosce che la divulgazione o l'utilizzo non autorizzato delle Informazioni Riservate della parte divulgatrice causerebbe un danno irreparabile e un pregiudizio significativo alla parte divulgatrice, la cui entità potrebbe essere difficile da accertare. Di conseguenza, ciascuna parte concorda che la parte divulgatrice avrà il diritto di richiedere un'ingiunzione immediata per impedire qualsiasi violazione del presente Accordo da parte della parte ricevente o dei suoi dipendenti o consulenti, nonché il diritto di esercitare tutti gli altri diritti e rimedi disponibili per legge o in via equitativa per tale violazione.

8. assegnazione

Nessuna delle parti può cedere o trasferire i propri diritti derivanti dal presente accordo senza il previo consenso scritto dell'altra, il quale non sarà irragionevolmente negato. Fermo restando quanto precede, ciascuna delle parti può cedere il presente accordo senza il consenso dell'altra parte in relazione alla vendita della propria attività a cui il presente accordo si riferisce. Ciascuna parte si farà carico di tutti i costi e le spese sostenute ai sensi o in relazione al presente accordo.

9. Legge applicabile e intero accordo

Il presente Contratto sarà regolato dalle leggi dello Stato della California, senza riferimento alle sue norme di diritto internazionale privato in materia di conflitto di leggi. Il presente Contratto costituisce l'accordo completo ed esclusivo tra le parti in merito all'oggetto specifico del presente Contratto e sostituisce integralmente tutti i precedenti accordi, intese e comunicazioni, orali o scritte, tra le parti in merito all'oggetto specifico del presente Contratto, e sarà vincolante per i rispettivi successori e cessionari delle parti e, ove applicabile, eredi e rappresentanti, e potrà essere modificato solo mediante un atto scritto firmato dalle parti o dai rispettivi successori, cessionari o rappresentanti autorizzati.

10. Riservatezza della transazione

Nessuna delle parti potrà, senza il previo consenso scritto dell'altra parte, divulgare a terzi il fatto che Informazioni Riservate siano state e/o possano essere divulgate ai sensi del presente Accordo, che siano in corso discussioni o negoziazioni tra le parti, o qualsiasi termine, condizione, stato o altro fatto relativo a tali discussioni o negoziazioni, salvo quanto previsto dalla legge e solo previa comunicazione all'altra parte nel più breve tempo possibile.

11. Cessazione

Il presente Contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'altra, fermo restando che gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Riservate di cui sopra rimarranno in vigore per cinque anni successivi alla risoluzione del presente Contratto.

12. Accettazione elettronica

Il presente Contratto può essere sottoscritto in due o più copie, ciascuna delle quali sarà considerata originale e tutte insieme costituiranno un unico documento. L'accettazione elettronica del presente Contratto, inclusa l'accettazione tramite un processo clickwrap, una casella di controllo, un pulsante elettronico o un meccanismo elettronico simile, costituirà esecuzione e accettazione del presente Contratto da parte della parte accettante.

Cliccando su "Accetto" o accettando in altro modo elettronicamente il presente Contratto, la persona che lo accetta dichiara di essere autorizzata a stipularlo per conto della Società e accetta che la Società sarà vincolata dai suoi termini.

La data di entrata in vigore del presente accordo sarà la data in cui verrà registrata l'accettazione elettronica.

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